Inclusione educativa e scolastica

L’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità prevede “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità” e sancisce che questo diritto debba essere garantito dallo Stato “senza discriminazioni e su base di pari opportunità”.

L’art. 24 tutela l’educazione. “Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione della persona con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e di apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita […]”.

L’art. 35 comma 7 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica e il DPCM 23 febbraio 2006 n. 185, hanno previsto modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno con disabilità ai fini dell’integrazione scolastica specificando che ciò debba avvenire attraverso un accertamento collegiale la cui titolarità è delle ASST.

L’alunno deve avere già effettuato un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all’integrazione scolastica.

In Umbria la procedura per l’individuazione dell’alunno in situazione di disabilità è regolata dalle Linee Guida emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 2288 del 20 dicembre 2006.