Tutela del lavoro per persone con disabilità

L’art. 4 della Costituzione Italiana recita¨: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” 

Uno stralcio dell’articolo 8 della legge 104/92 afferma: “L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante […]misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro […]“. 

Il lavoro, in quanto elemento essenziale dell’inclusione sociale, rappresenta, quindi, un tema centrale della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

A livello nazionale la legge n. 68 del 1999 aggiornata dal D.L.vo n.151/2015 e a livello locale la DGR 03/09/2003 n. 1248 disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità prevedendo servizi di sostegno e di collocamento mirato che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel contesto più adatto.

La legge ha introdotto il principio del “collocamento mirato”, con l’obiettivo di promuoverne l’inserimento lavorativo in impieghi compatibili con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e a soddisfare l’esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nella propria organizzazione produttiva.

La stessa norma prevede per le aziende soggette agli obblighi occupazionali la possibilità di stipulare convenzioni con i Centri per l’Impiego per l’inserimento programmato delle persone iscritte nelle liste specifiche.

Il collocamento obbligatorio è un sistema di tutele che mira all’inserimento attivo delle persone con disabilità con l’obbligo di assunzione da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti, secondo le seguenti caratteristiche:

  • 1 lavoratore per le aziende da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori per le aziende da 36 a 50 dipendenti;
  • il 7% del totale per le aziende con più di 50 dipendenti.

La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla L. 68/99, promuove l’inserimento occupazionale delle persone con disabilità in un’ottica di integrazione degli strumenti del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale, seguendo percorsi personalizzati e ritagliati sulle esigenze dei singoli.

Nel panorama nazionale con gli anni si sono consolidate numerose buone pratiche rivolte all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e alla sensibilizzazione delle aziende non soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99, per allargare la platea dei possibili datori di lavoro.

Per incentivare le assunzioni, come previsto dalla L. 68/99, sono stati concessi contributi con le risorse del Fondo nazionale e regionale per l’occupazione dei disabili, sono stati attivati bandi per soggetti svantaggiati e tirocini con il progetto Umbriattiva giovani e adulti

Per l’utilizzo del Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, si rinvia alla normativa regionale che ne disciplina il funzionamento e gli organi amministrativi (L.R. 23 luglio 2003, n.11)